[1]L'indennita' dovuta all'insegnante e' pari ai quattro quinti del valore capitale della pensione teorica determinata in base alle disposizioni del precedente articolo 46, calcolato mediante la applicazione della tabella B annessa al presente Ordinamento.
[2]L'indennita' dovuta alla vedova e agli orfani e' pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata all'insegnante a norma del precedente comma nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 35.
Testo vigente dal 4 aprile 1941
