[1]L'indennita' dovuta all'insegnante e' pari ai quattro quinti del valore capitale della pensione teorica determinata in base alle disposizioni del precedente articolo 46, calcolato mediante la applicazione della tabella B annessa al presente Ordinamento.

[2]L'indennita' dovuta alla vedova e agli orfani e' pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata all'insegnante a norma del precedente comma nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 35.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art47 · fonte del testo