Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata gia' proposta ((...)). Resta ferma la facolta' del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa. La disposizione di cui all'articolo 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.

Testo vigente dal 19 marzo 2015

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 169/2021

    Questione infondata
    23 luglio 2021

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di legittimazione del giudice a quo , formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 18 del 2015. Benché le cause previste dalla legge n. 117 del 1988 siano devolute al tribunale in composizione collegiale (art. 50- bis , primo comma, n. 7, cod. proc. civ.), non è implausibile la tesi del rimettente secondo la quale - una volta svincolata dal vaglio di ammissibilità e collegata alla semplice proposizione della domanda risarcitoria - la trasmissione degli atti al titolare dell'azione disciplinare dovrebbe essere disposta dal giudice istruttore, in quanto assegnatario del procedimento, donde la sua legittimazione a censurare, sul piano della legittimità costituzionale, la norma dalla quale il relativo obbligo deriva. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi civili attribuiti al tribunale in composizione collegiale, il giudice istruttore non può sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme da applicare per la definizione della controversia, la cui identificazione e valutazione spetta al collegio, ma può bene sollevare questioni relative a norme che egli stesso debba applicare per adottare provvedimenti attribuiti alla sua competenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 204 del 1997 e n. 84 del 1996; ordinanze n. 266 del 2014, n. 552 del 2000 e n. 295 del 1996 ).

    Art. 3 cost. · Art. 101 cost. · Art. 104 cost. · Art. 108 cost.

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  • Sentenza n. 164/2017

    Questione infondata
    12 luglio 2017

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. a), b) e c), 3, comma 2, e 4 della legge n. 18 del 2015, e dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 6 della legge n. 18 del 2015; degli artt. "4 e/o 7", 7 e 8, comma 3, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015; degli artt. 4, comma 3, 7, 8, comma 3, e 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015, e dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015; e dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 117 del 1988, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 18 del 2015, censurati dai Tribunali di Verona, di Treviso, di Catania e di Enna - in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 24, 25, 25, primo comma, 28, 81, terzo comma, 101, 101, secondo comma, "101 e seguenti", "101-113", 104, 104, primo comma, 107, terzo comma, 111, 111, secondo comma, 113 e 134 Cost. - nelle parti in cui, modificando la disciplina della responsabilità civile dei magistrati, includono tra le ipotesi di colpa grave il "travisamento del fatto o delle prove" e la "violazione manifesta" della legge nell'interpretazione di norme di diritto e nella valutazione del fatto e delle prove, introducono la "colpa grave" del magistrato che non si conformi a pronunce interpretative di rigetto rese dalla Corte costituzionale in un diverso procedimento, consentono di agire per il risarcimento quando il grado di giudizio in cui si è verificato il fatto dannoso non si sia concluso nel termine di tre anni, rendono obbligatorio l'esercizio dell'azione di rivalsa statuale, aboliscono la fase preliminare (c.d. "filtro di ammissibilità") dell'azione risarcitoria, comportano l'avvio immediato del procedimento disciplinare nei confronti del magistrato, consentono - in esecuzione della rivalsa - la trattenuta sullo stipendio fino a un terzo, anziché fino a un quinto. A differenza degli incidenti scrutinati dalla sentenza n. 18 del 1989, le odierne questioni delineano la semplice e sola "potenzialità" dell'evenienza di una responsabilità civile dello Stato (e della successiva, eventuale, azione di rivalsa nei confronti del magistrato) connessa ai provvedimenti che i rimettenti sono chiamati ad adottare in giudizi aventi altro oggetto, risultando perciò prive della necessaria relazione di "dipendenza funzionale" con il giudizio a quo. Esse, inoltre, sono state delibate a prescindere da qualsiasi considerazione circa una loro diretta incidenza sullo statuto di autonomia e di indipendenza dei magistrati, tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere, ma facendo esclusivo riferimento alle sue modalità di esercizio. Né rileva che tali modalità possano costituire elementi variamente perturbatori della condizione psicologica di questo o quel magistrato.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 81 cost.

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  • Ordinanza n. 290/1989

    Altra decisione
    25 maggio 1989

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di La Spezia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 101 cost. · Art. 103 cost. · Art. 108 cost. · Art. 2 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art9 · fonte su Normattiva