Art. 56 — Attribuzione degli stipendi successivi
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((Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella B annessa alla presente legge si computano dalla data di assegnazione dello stipendio iniziale. Tuttavia per i dattilografi ex-combattenti od orfani di guerra il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi corrispondenti ai coefficienti 202 e 229, si effettua rispettivamente dopo otto anni dalla attribuzione del coefficiente 180 e dopo dieci anni dall'attribuzione del coefficiente 202)). Ciascuno degli stipendi anzidetti e' suscettibile di aumenti periodici, a norma dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Gli stipendi successivi a quello iniziale, previsti nella tabella indicata nel primo comma, sono attribuiti con decreto ministeriale previo parere della competente Commissione di vigilanza o del Consiglio di amministrazione per i dattilografi addetti al Ministero. Il provvedimento difforme dal parere deve essere motivato. Quando e' dato parere o emesso provvedimento contrario alla attribuzione dello stipendio, il riesame della posizione del dattilografo puo' aver luogo, anche di ufficio, dopo almeno un anno dal parere della Commissione di vigilanza o del Consiglio di amministrazione. In tal caso il nuovo stipendio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di attribuzione.
Testo in vigore dal 14 maggio 1964 al 31 dicembre 1967
