Ai fini del computo delle campagne di guerra previsto dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la valutazione va effettuata nella misura di un anno intero per ciascuna campagna di guerra riconosciuta tale dall'autorita' competente. La valutazione di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e' utile sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente successivi conferibili col semplice decorso della anzianita' e nei cui confronti la valutazione stessa possa operare.

Testo vigente dal 15 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;824~art2 · fonte su Normattiva