Art. 56 — Attribuzione degli stipendi successivi
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Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella B annessa alla presente legge si computano dalla data di assegnazione dello stipendio precedente. Ciascuno degli stipendi anzidetti e' suscettibile di aumenti periodici, a norma dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Gli stipendi successivi a quello iniziale, previsti nella tabella indicata nel primo comma, sono attribuiti con decreto ministeriale previo parere della competente Commissione di vigilanza o del Consiglio di amministrazione per i dattilografi addetti al Ministero. Il provvedimento difforme dal parere deve essere motivato. Quando e' dato parere o emesso provvedimento contrario alla attribuzione dello stipendio, il riesame della posizione del dattilografo puo' aver luogo, anche di ufficio, dopo almeno un anno dal parere della Commissione di vigilanza o del Consiglio di amministrazione. In tal caso il nuovo stipendio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di attribuzione.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 14 maggio 1964
