Art. 13 — Scuole militari. Le scuole militari sono le seguenti: a) Collegi militari; b) Regia accademia di fanteria e cavalleria; c) Regia accademia di artiglieria e genio; d) Scuola di applicazione di fanteria; e) Scuola di applicazione di cavalleria; f) Scuola di applicazione di artiglieria e genio; g) Scuola di applicazione di sanità militare; h) Scuole centrali; i) Scuola di tiro di artiglieria; l) Scuola di guerra; m) Scuole allievi ufficiali di complemento; n) Scuole allievi sottufficiali. Il numero dei Collegi militari, quello delle Scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e di reclutamento dei sottufficiali, il numero delle Scuole centrali, nonché l'ordinamento di ciascuna Scuola militare ed i loro eventuali raggruppamenti saranno stabiliti per decreto Reale che il Ministero della guerra promuoverà di concerto con quello delle finanze
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
