Art. 13 — Scuole militari. Le scuole militari sono le seguenti: a) Collegi militari; b) Regia accademia di fanteria e cavalleria; c) Regia accademia di artiglieria e genio; d) Scuola di applicazione di fanteria; e) Scuola di applicazione di cavalleria; f) Scuola di applicazione di artiglieria e genio; g) Scuola di applicazione di sanità militare; h) Scuole centrali; i) Scuola di tiro di artiglieria; l) Scuola di guerra; m) Scuole allievi ufficiali di complemento; n) Scuole allievi sottufficiali. Il numero dei Collegi militari, quello delle Scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e di reclutamento dei sottufficiali, il numero delle Scuole centrali, nonché l'ordinamento di ciascuna Scuola militare ed i loro eventuali raggruppamenti saranno stabiliti per decreto Reale che il Ministero della guerra promuoverà di concerto con quello delle finanze
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[1]Le scuole militari comprendono:
[2]1° collegi militari;
[3]2° accademia di fanteria e cavalleria, accademia di artiglieria e genio;
[4]3° scuola di fanteria;
[5]4° scuola di cavalleria;
[6]5° scuole di reclutamento di ufficiali di complemento;
[7]6° scuole centrali;
[8]7° scuola di guerra;
[9]8° scuola controaerei;
[10]9° scuola di sanita' militare.
[11]Il numero dei collegi militari, quello delle scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e l'ordinamento di ciascuna scuola militare saranno stabiliti per decreto Reale.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 3 maggio 1928
