Ordinamento del Regio esercito

Art. 13 — Scuole militari. Le scuole militari sono le seguenti: a) Collegi militari; b) Regia accademia di fanteria e cavalleria; c) Regia accademia di artiglieria e genio; d) Scuola di applicazione di fanteria; e) Scuola di applicazione di cavalleria; f) Scuola di applicazione di artiglieria e genio; g) Scuola di applicazione di sanità militare; h) Scuole centrali; i) Scuola di tiro di artiglieria; l) Scuola di guerra; m) Scuole allievi ufficiali di complemento; n) Scuole allievi sottufficiali. Il numero dei Collegi militari, quello delle Scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e di reclutamento dei sottufficiali, il numero delle Scuole centrali, nonché l'ordinamento di ciascuna Scuola militare ed i loro eventuali raggruppamenti saranno stabiliti per decreto Reale che il Ministero della guerra promuoverà di concerto con quello delle finanze

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[1]((Le scuole militari comprendono:

[2]1° Collegi militari;

[3]2° Regia accademia di fanteria e cavalleria e Regia accademia di artiglieria e genio;

[4]3° Scuola di applicazione di fanteria e Scuola di applicazione di artiglieria e genio;

[5]4° Scuola di applicazione di cavalleria;

[6]5° Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali;

[7]6° Scuole centrali;

[8]7° Scuola di guerra;

[9]8° Scuola di tiro di artiglieria;

[10]9° Scuola di applicazione di sanita' militare.

[11]Il numero dei collegi militati, quello delle scuole allievi ufficiali di complemento e delle scuole allievi sottufficiali e l'ordinamento di ciascuna scuola militare sono stabiliti per decreto Reale)).

Testo in vigore dal 3 maggio 1928 al 8 maggio 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 maggio 1928

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 3 maggio 1928. 19 parole tolte, 44 parole aggiunte in 10 capoversi.

1° tolto: collegi aggiunto: Collegi militari;

2° aggiunto: Regia accademia di fanteria e cavalleriatolto: , aggiunto: e Regia accademia di artiglieria e genio;

3° tolto: scuola di fanteria aggiunto: Scuola di applicazione di fanteria e Scuola di applicazione di artiglieria e genio;

4° tolto: scuola aggiunto: Scuola di applicazione di cavalleria;

5° tolto: scuole di reclutamento di aggiunto: Scuole allievi ufficiali di complemento aggiunto: e scuole allievi sottufficiali;

6° tolto: scuole aggiunto: Scuole centrali;

7° tolto: scuola aggiunto: Scuola di guerra;

8° tolto: scuola controaerei aggiunto: Scuola di tiro di artiglieria;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

9° tolto: scuola aggiunto: Scuola di applicazione di sanita' militare.

Il numero dei collegi tolto: militari aggiunto: militati, quello delle scuole tolto: di reclutamento di aggiunto: allievi ufficiali di complemento e aggiunto: delle scuole allievi sottufficiali e l'ordinamento di ciascuna scuola militare tolto: saranno aggiunto: sono stabiliti per decreto Reale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art13 · fonte del testo