Art. 13 — Scuole militari. Le scuole militari sono le seguenti: a) Collegi militari; b) Regia accademia di fanteria e cavalleria; c) Regia accademia di artiglieria e genio; d) Scuola di applicazione di fanteria; e) Scuola di applicazione di cavalleria; f) Scuola di applicazione di artiglieria e genio; g) Scuola di applicazione di sanità militare; h) Scuole centrali; i) Scuola di tiro di artiglieria; l) Scuola di guerra; m) Scuole allievi ufficiali di complemento; n) Scuole allievi sottufficiali. Il numero dei Collegi militari, quello delle Scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e di reclutamento dei sottufficiali, il numero delle Scuole centrali, nonché l'ordinamento di ciascuna Scuola militare ed i loro eventuali raggruppamenti saranno stabiliti per decreto Reale che il Ministero della guerra promuoverà di concerto con quello delle finanze
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[1]((Le scuole militari comprendono:
[2]1° Collegi militari;
[3]2° Regia accademia di fanteria e cavalleria e Regia accademia di artiglieria e genio;
[4]3° Scuola di applicazione di fanteria e Scuola di applicazione di artiglieria e genio;
[5]4° Scuola di applicazione di cavalleria;
[6]5° Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali;
[7]6° Scuole centrali;
[8]7° Scuola di guerra;
[9]8° Scuola di tiro di artiglieria;
[10]9° Scuola di applicazione di sanita' militare.
[11]Il numero dei collegi militati, quello delle scuole allievi ufficiali di complemento e delle scuole allievi sottufficiali e l'ordinamento di ciascuna scuola militare sono stabiliti per decreto Reale)).
Testo in vigore dal 3 maggio 1928 al 8 maggio 1930
