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[1]Alle scuole militari sono addetti i seguenti ufficiali generali:

[2]Generali di divisione o di brigata........ 4

[3]Generali di brigata................ 2

[4]--- Totale... 6 ---

[5]Ad esse sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche di dette armi e corpi.

[6]All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti delle scuole governative.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art14 · fonte del testo