Art. 24 — Centro chimico militare
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[1]Il centro chimico militare comprende:
[2]una direzione del centro chimico militare;
[3]un gruppo chimico.
[4]La direzione del centro chimico militare e' tenuta da un generale di brigata. Al centro chimico militare sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori che appartengono alle varie armi e corpi e sono compresi nelle tabelle dell'arma o corpo rispettivo.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 24 febbraio 1934
