Ordinamento del Regio esercito

Art. 24 — Centro chimico militare

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[1]Il centro chimico militare comprende:

[2]una direzione del centro chimico militare;

[3]un gruppo chimico.

[4]La direzione del centro chimico militare e' tenuta da un generale di brigata. Al centro chimico militare sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori che appartengono alle varie armi e corpi e sono compresi nelle tabelle dell'arma o corpo rispettivo.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 24 febbraio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art24 · fonte del testo