Art. 24 — Centro chimico militare
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[1](( Servizio chimico militare.
[2]Il Servizio chimico militare comprende: un reparto chimico con annesso deposito territoriale; centri sperimentali staccati il cui numero e la cui specie saranno stabiliti, in relazione alle esigenze del servizio, per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze.
[3]Al Servizio chimico militare sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori che appartengono alle varie armi e corpi e sono compresi nelle tabelle dell'Arma o Corpo rispettivo)).
Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 16 dicembre 2009
