Ordinamento del Regio esercito

Art. 24 — Centro chimico militare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 1934 al 11 luglio 1934. Leggi il testo vigente →

[1]Il centro chimico militare comprende:

[2]una direzione del centro chimico militare;

[3]un gruppo chimico.

[4]((Il capo del Centro chimico militare deve avere grado di generale di divisione o di brigata)). Al centro chimico militare sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori che appartengono alle varie armi e corpi e sono compresi nelle tabelle dell'arma o corpo rispettivo.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1934 al 11 luglio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 febbraio 1934

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 24 febbraio 1934. 11 parole tolte, 14 parole aggiunte.

tolto: La direzione del centro chimico militare e' tenuta da un generaleaggiunto: Il capo del Centro chimico militare deve avere grado di generale di divisione o di brigata. Al centro chimico militare sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori che appartengono alle varie armi e corpi e sono compresi nelle tabelle dell'arma o corpo rispettivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art24 · fonte del testo