Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. 199 parole tolte, 20 parole aggiunte in 22 capoversi.
tolto: Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:
tolto: a) corpo di Stato Maggiore;
tolto: b) arma dei carabinieri Reali;
tolto: c) scuole militari;
tolto: d) arma di fanteria;
tolto: e) arma di cavalleria;
tolto: f) arma di artiglieria;
tolto: g) arma del genio;
tolto: h) carri armati;
tolto: i) centro chimico militare;
tolto: l) distretti militari;
tolto: m) corpo sanitario militare;
tolto: n) corpo di commissariato militare;
tolto: o) corpo di amministrazione militare;
tolto: p) corpo veterinario militare;
tolto: q) servizio automobilistico militare;
tolto: r) istituti, stabilimenti e riparti vari;
tolto: s) tribunale supremo militare e tribunali militari;
tolto: t) riparti di correzione e stabilimenti militari di pena.
tolto: La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti e' stabilita dai successivi articoli.
tolto: Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati nella presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione, ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzione o per speciale necessita', unita' delle diverse armi e servizi. Tali unita' vengono formate ricorrendo anche a personale richiamato dal congedo. Il numero e la costituzione di dette unita' sono stabiliti per decreto Reale.
tolto: Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalita' che vengono stabilite dal Ministero della guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art3 · fonte del testo