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[1]Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

  • a)corpo di Stato Maggiore;
  • b)arma dei carabinieri Reali;
  • c)scuole militari;
  • d)arma di fanteria;
  • e)arma di cavalleria;
  • f)arma di artiglieria;
  • g)arma del genio;
  • h)carri armati;
  • i)centro chimico militare;
  • l)distretti militari;
  • m)corpo sanitario militare;
  • n)corpo di commissariato militare;
  • o)corpo di amministrazione militare;
  • p)corpo veterinario militare;
  • q)servizio automobilistico militare;
  • r)istituti, stabilimenti e riparti vari;
  • s)tribunale supremo militare e tribunali militari;
  • t)riparti di correzione e stabilimenti militari di pena.

[2]La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti e' stabilita dai successivi articoli.

[3]Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati nella presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione, ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzione o per speciale necessita', unita' delle diverse armi e servizi. Tali unita' vengono formate ricorrendo anche a personale richiamato dal congedo. Il numero e la costituzione di dette unita' sono stabiliti per decreto Reale.

[4]Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalita' che vengono stabilite dal Ministero della guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art3 · fonte del testo