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[1]Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:
- a)corpo di Stato Maggiore;
- b)arma dei carabinieri Reali;
- c)scuole militari;
- d)arma di fanteria;
- e)arma di cavalleria;
- f)arma di artiglieria;
- g)arma del genio;
- h)carri armati;
- i)centro chimico militare;
- l)distretti militari;
- m)corpo sanitario militare;
- n)corpo di commissariato militare;
- o)corpo di amministrazione militare;
- p)corpo veterinario militare;
- q)servizio automobilistico militare;
- r)istituti, stabilimenti e riparti vari;
- s)tribunale supremo militare e tribunali militari;
- t)riparti di correzione e stabilimenti militari di pena.
[2]La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti e' stabilita dai successivi articoli.
[3]Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati nella presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione, ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzione o per speciale necessita', unita' delle diverse armi e servizi. Tali unita' vengono formate ricorrendo anche a personale richiamato dal congedo. Il numero e la costituzione di dette unita' sono stabiliti per decreto Reale.
[4]Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalita' che vengono stabilite dal Ministero della guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
