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La suddivisione delle varie unita' o corpi in minori riparti o elementi ed il numero dei riparti e degli elementi stessi, degli istituti, degli stabilimenti previsti dalla presente legge, ove non siano in essa specificatamente indicati, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art48 · fonte del testo