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Il grado di generale d'esercito e' abolito. Gli attuali generali d'esercito conserveranno ad personam tale grado. Quando uno o piu' generali d'Esercito coprono una o piu' cariche previste dalla presente legge per il grado di generale d'armata, si intende diminuito di altrettanto il numero dei generali d'armata.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
