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[1]L'organico degli ufficiali generali di cui all'articolo precedente e' il seguente:
[2]Generali di corpo d'armata............ 4
[3]Generali di corpo d'armata o di divisione..... 2
[4]Generali di divisione............... 3
[5]Generali di divisione o di brigata........ 3
[6]Generali di brigata................ 2
[7]Generali a disposizione per ispezioni per incarichi vari:
[8]Generali d'armata................ 1
[9]Generali di corpo d'armata........... 1
[10]Generali di brigata............... 6
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 dicembre 1926, n. 2121, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1928, n. 2781, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che all'organico degli ufficiali generali sono aggiunti: un posto di tenente generale d'artiglieria e tre posti di tenenti generali d'artiglieria o di maggiori generali d'artiglieria per il servizio tecnico dell'arma.
Il Regio D.L. 16 dicembre 1926, n. 2122, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1928, n. 2781, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che all'organico degli ufficiali generali sono aggiunti: un posto di tenente generale del genio o di maggiore generale del genio e un posto di maggiore generale del genio.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1927 al 28 giugno 1928
