Ordinamento del Regio esercito

Art. 34 — Reparto autonomo «Giacomo Medici»

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[1]Il reparto autonomo «Giacomo Medici» ha in forza effettiva tutti i sottufficiali, graduati e militari di truppa del Regio esercito in servizio nella Capitale presso enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare.

[2]Al reparto predetto sono assegnati ufficiali delle varie armi e servizi, compresi nelle rispettive tabelle organiche. Da tale assegnazione sono esclusi, di massima, i capitani ed i subalterni che non siano della carriera limitata al grado di capitano.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art34 · fonte del testo