L'obbligo della ritenuta, di cui al n. 3 dell'articolo precedente, decorre dal mese successivo a quello in cui e' avvenuta la nomina con stipendio a cancelliere o segretario. La ritenuta stessa rimane sospesa in caso di privazione dello stipendio e per la durata di questa. Essa termina all'atto della cessazione del servizio attivo del funzionario.

Testo vigente dal 16 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1814~art9 · fonte del testo