Art. 15
[1]Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
[2]La disposizione dell'art. 8, n. 3, avra' attuazione dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione di questa legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[3]Fino a quando la disposizione del suddetto art. 8, n. 3, non sara' entrata in vigore, continueranno a riscuotersi, secondo le norme anteriori, le ritenute stabilite nell'art. 7, n. 3, della legge 29 giugno 1929, n. 1045, e nell'art. 1 del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 615.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - RICCI
[8]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo vigente dal 16 dicembre 1939
