Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1927 al 20 aprile 1938. Leggi il testo vigente →

[1]Alla carriera diplomatico-consolare si accede mediante esame di concorso, a cui si potra' essere ammessi con la prova del possesso dei seguenti requisiti:

  • a)essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi.

[2]Nulla e' innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 240;

  • b)eta' non minore di 21 anni, ne' maggiore di 30;
  • c)essere stato dichiarato abile al servizio militare. Coloro che hanno prestato servizio militare debbono avervi raggiunto il grado di ufficiale;
  • d)essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui si aspira;
  • e)avere tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica;
  • f)avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso Universita' del Regno, oppure la laurea in scienze economiche e commerciali, rilasciata da Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali. Saranno anche ammessi coloro che avranno conseguito attestato di licenza degli Istituti cui in virtu' di speciali decreti Reali sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari; nonche' coloro che abbiano conseguito presso Istituti militari titolo equipollente ai gradi finali accademici.

[3]L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione e' a tale riguardo insindacabile.

[4]Chi abbia partecipato a due concorsi per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare non puo' essere ammesso ad un terzo.

[5]Le modalita' e i programmi di esame del concorso saranno stabiliti da apposito regolamento.

[6]I vincitori del concorso sono nominati volontari al Ministero degli affari esteri, a titolo di tirocinio, e in tale qualita' saranno destinati in massima a prestar servizio negli uffici centrali dell'Amministrazione.

[7]La durata del tirocinio non potra' essere minore di sei mesi.

[8]Entro un anno dalla nomina, i volontari saranno scrutinati per l'ammissione definitiva in carriera; coloro per i quali l'esito di tale scrutinio non fosse favorevole potranno essere autorizzati a prolungare di altri sei mesi il loro tirocinio per ottenere un secondo giudizio, che sara' definitivo.

[9]Qualora anche questa risultasse sfavorevole saranno congedati e non avranno diritto a compensi ne' a indennita' di sorta.

Testo in vigore dal 13 giugno 1927 al 20 aprile 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-02;862~art2 · fonte del testo