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[1]((Alla carriera diplomatico-consolare si accede mediante esame di concorso, a cui si puo' essere ammessi con la prova del possesso dei seguenti requisiti:
- a)cittadinanza italiana col godimento dei diritti politici;
- b)eta' non minore di ventun anni ne' maggiore di trenta, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici concorsi;
- c)regolare condotta civile e morale;
- d)sana e robusta costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche a meno che queste derivino da ragioni di guerra, nel qual caso occorre che non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il concorrente aspira;
- e)laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio conseguita presso un Ateneo della Repubblica, ovvero titoli i quali in base alle disposizioni legislative vigenti siano considerati equipollenti alle lauree suddette)).
[2]L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione e' a tale riguardo insindacabile.
[3]Non puo' essere ammesso al concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera diplomatico-consolare chi abbia gia' partecipato a due concorsi per il predetto ruolo senza conseguirne l'idoneita'.
[4]Il candidato e' considerato non idoneo pure nel caso in cui si sia ritirato dopo aver portato a compimento anche una sola prova di esame scritto senza aver conseguito la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali.
[5]Le modalita' e i programmi di esame del concorso saranno stabiliti da apposito regolamento.
[6]I vincitori del concorso sono nominati volontari al Ministero degli affari esteri, a titolo di tirocinio, e in tale qualita' saranno destinati in massima a prestar servizio negli uffici centrali dell'Amministrazione.
[7]La durata del tirocinio non potra' essere minore di sei mesi.
[8]Entro un anno dalla nomina, i volontari saranno scrutinati per l'ammissione definitiva in carriera; coloro per i quali l'esito di tale scrutinio non fosse favorevole potranno essere autorizzati a prolungare di altri sei mesi il loro tirocinio per ottenere un secondo giudizio, che sara' definitivo.
[9]Qualora anche questa risultasse sfavorevole saranno congedati e non avranno diritto a compensi ne' a indennita' di sorta.
Testo in vigore dal 21 settembre 1947 al 22 dicembre 2008
