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[1]((Alla carriera diplomatico-consolare si accede mediante esame di concorso, a cui si puo' essere ammessi con la prova del possesso dei seguenti requisiti:

  • a)cittadinanza italiana col godimento dei diritti politici;
  • b)eta' non minore di ventun anni ne' maggiore di trenta, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici concorsi;
  • c)regolare condotta civile e morale;
  • d)sana e robusta costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche a meno che queste derivino da ragioni di guerra, nel qual caso occorre che non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il concorrente aspira;
  • e)laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio conseguita presso un Ateneo della Repubblica, ovvero titoli i quali in base alle disposizioni legislative vigenti siano considerati equipollenti alle lauree suddette)).

[2]L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione e' a tale riguardo insindacabile.

[3]Non puo' essere ammesso al concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera diplomatico-consolare chi abbia gia' partecipato a due concorsi per il predetto ruolo senza conseguirne l'idoneita'.

[4]Il candidato e' considerato non idoneo pure nel caso in cui si sia ritirato dopo aver portato a compimento anche una sola prova di esame scritto senza aver conseguito la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali.

[5]Le modalita' e i programmi di esame del concorso saranno stabiliti da apposito regolamento.

[6]I vincitori del concorso sono nominati volontari al Ministero degli affari esteri, a titolo di tirocinio, e in tale qualita' saranno destinati in massima a prestar servizio negli uffici centrali dell'Amministrazione.

[7]La durata del tirocinio non potra' essere minore di sei mesi.

[8]Entro un anno dalla nomina, i volontari saranno scrutinati per l'ammissione definitiva in carriera; coloro per i quali l'esito di tale scrutinio non fosse favorevole potranno essere autorizzati a prolungare di altri sei mesi il loro tirocinio per ottenere un secondo giudizio, che sara' definitivo.

[9]Qualora anche questa risultasse sfavorevole saranno congedati e non avranno diritto a compensi ne' a indennita' di sorta.

Testo in vigore dal 21 settembre 1947 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 settembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1939 al 21 settembre 1947. 205 parole tolte, 71 parole aggiunte in 8 capoversi.

Alla carriera diplomatico-consolare si accede mediante esame di concorso, a cui si tolto: potra' aggiunto: puo' essere ammessi con la prova del possesso dei seguenti requisiti:

a) tolto: essere cittadino italiano, aggiunto: cittadinanza italiana col godimento dei diritti politicitolto: . Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi.

tolto: Nulla e' innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 240;

b) eta' non minore di tolto: 21 anni, aggiunto: ventun anni ne' maggiore di tolto: 30 aggiunto: trenta, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici concorsi;

c) tolto: essere stato dichiarato abile al servizio militare ed avere interamente soddisfatto gli eventuali obblighi di leva. «Coloro che hanno prestato servizio militare debbono avervi raggiunto il grado di ufficiale. aggiunto: regolare condotta civile e morale;

d) tolto: essere di sana e robusta costituzione aggiunto: fisica che permetta di affrontare qualsiasi climatolto: , e non avere imperfezioni fisiche visibili, aggiunto: ed assenza di imperfezioni fisiche a meno che queste tolto: non derivino da ragioni di guerra tolto: eaggiunto: , nel qual caso occorre che non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni tolto: cui si aggiunto: a cui il concorrente aspira;

e) tolto: avere tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica;

tolto: f) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche tolto: ed amministrative presso Universita' del Regno, oppure la laurea in scienze economiche e commerciali, rilasciata da Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali. Saranno anche ammessi coloro che avranno conseguito attestato di licenza degli Istituti cui in virtu' di speciali decreti Reali sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari; nonche' coloro che abbiano conseguito presso Istituti militari titolo equipollente ai gradi finali accademici aggiunto: o in economia e commercio conseguita presso un Ateneo della Repubblica, ovvero titoli i quali in base alle disposizioni legislative vigenti siano considerati equipollenti alle lauree suddette.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-02;862~art2 · fonte del testo