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[1]Il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita si perdono dal salariato:

  • 1)per condanna che abbia per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  • 2)per condanna a qualunque pena per reati di peculato, malversazione, concussione o corruzione di cui agli articoli da 314 a 320 del Codice penale e di istigazione alla corruzione di cui al successivo art. 322 del Codice medesimo.

[2]Perdono ugualmente il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e a godere la pensione gia' conseguita la vedova e gli orfani incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

[3]Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data in cui divenne irrevocabile la relativa sentenza.

Testo in vigore dal 12 settembre 1941 al 16 gennaio 1966

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art42 · fonte del testo