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[1]Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

[2]La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' ricorrere alla Corte dei conti, contro la deliberazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

Testo in vigore dal 12 settembre 1941 al 22 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art59 · fonte del testo