Art. 2 — Requisiti per l'esercizio della professione
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Per esercitare la professione di assistente sociale e' necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.
Testo in vigore dal 1 aprile 1993 al 8 maggio 2010
