Ordinamento della professione di biologo

Art. 13 — Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale

L'albo e l'elenco speciale sono trasmessi in copia a cura del Consiglio dell'Ordine al Ministro della giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 gennaio 2018, n. 3

4

La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che nella presente legge "ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".

Testo vigente dal 15 febbraio 2018

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art13 · fonte su Normattiva