Ordinamento della professione di biologo
Art. 13 — Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1967 al 8 maggio 2010. Leggi il testo vigente →
L'albo e l'elenco speciale sono trasmessi in copia a cura del Consiglio dell'Ordine al Ministro per la grazia e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 8 maggio 2010
