Ordinamento della professione di biologo

Art. 13 — Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale

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L'albo e l'elenco speciale sono trasmessi in copia a cura del Consiglio dell'Ordine al Ministro per la grazia e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art13 · fonte del testo