Ordinamento della professione di biologo

Art. 3 — Oggetto della professione

Formano oggetto della professione di biologo:

  • a)classificazione e biologia degli animali e delle piante;
  • b)valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;
  • c)problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
  • d)identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
  • e)controllo e studi di attivita', sterilita', innocuita' di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
  • f)identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
  • g)analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
  • h)analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
  • i)funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate. L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attivita' professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, ne' pregiudica quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

Testo vigente dal 16 giugno 1967

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 345/1995

    Questione infondata
    21 luglio 1995

    È consentito richiedere l'intervento della Corte costituzionale affinché controlli la legittimità costituzionale di un consolidato indirizzo interpretativo di una data disposizione, assunto in termini di <<diritto vivente>>, essendo sufficiente che il giudice 'a quò riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non implausibile, della quale ritenga di dover fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale nutra dubbi non arbitrari, o non pretestuosi, di conformità a determinate norme costituzionali. (Alla stregua di tali criteri, è stata ritenuta ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 24 maggio 1967, n. 396, nella accezione risultante dalla interpretazione comunemente accettata). - V. S. nn. 110/1995, 58/1995, 456/1989. red.: A. Franco

    Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 3 Ordinamento della professione di biologo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art3 · fonte su Normattiva