Art. 48 — Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria
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Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell'albo i laureati in scienze naturali, medicina, chimica e farmacia e agraria, i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente come attivita' esclusiva od almeno prevalente per almeno cinque anni l'attivita' che forma oggetto della professione di biologo e presentino domanda di iscrizione nell'albo entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 4 giugno 1970
