Art. 23 — Consiglio dell'ordine nazionale
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Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed e' composto di undici membri eletti dai consigli degli ordini tra coloro che hanno un'anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni. I membri del consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili. Fino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane in carica il consiglio uscente.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 26 agosto 2005
