Art. 9 — Circoscrizioni territoriali
L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e' costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti. Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo e' inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro ordine viciniore fissato dal consiglio nazionale.
Testo vigente dal 21 gennaio 1976
