L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e' costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti. Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo e' inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro ordine viciniore fissato dal consiglio nazionale.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art9 · fonte su Normattiva