Art. 28 — Incompatibilità
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La carica di membro del consiglio dell'ordine nazionale e' incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine. In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio dell'ordine. In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituire.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 26 agosto 2005
