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L'albo, distinto in piu' sezioni, riguardanti, rispettivamente, i dottori agronomi e i dottori forestali, contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa e' avvenuta. Essi sono compilati secondo l'ordine di anzianita' e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione. L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 10 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art30 · fonte su Normattiva