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((L'albo dei dottori agronomi e forestali e' distinto in piu' sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa e' avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione)). L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

Testo in vigore dal 10 marzo 1992 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art30 · fonte su Normattiva