Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 31 — Requisiti per l'iscrizione nell'albo

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Per essere iscritti nell'albo e' necessario:

  • a)essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';
  • b)godere dei diritti civili;
  • c)essere di specchiata condotta morale;
  • d)avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale;
  • e)avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;
  • f)precisare il proprio stato giuridico professionale. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 8 maggio 2010

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art31 · fonte del testo