Art. 32 — Iscrizione - Rigetto della domanda
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Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, e' motivata. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato puo', entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 26, al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 8 maggio 2010
