Art. 36 — Comunicazioni delle deliberazioni del consiglio
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Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonche' al Ministero di grazia e giustizia.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 8 maggio 2010
