Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 49 — Notificazione delle decisioni
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Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonche' al Ministero di grazia e giustizia.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 8 maggio 2010
