Ordinamento della professione di giornalista

Art. 16 — Consiglio nazionale: composizione

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E' istituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Il Consiglio nazionale e' composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi. Gli Ordini regionali o interregionali che hanno piu' di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla meta'. Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno piu' di 1.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla meta'. L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili. Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto puo' proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perche' da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1963 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art16 · fonte del testo