Ordinamento della professione di giornalista

Art. 1 — Ordine dei giornalisti

E' istituito l'Ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo. Sono professionisti coloro che esercitano in mondo esclusivo e continuativo la professionale di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attivita' giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione ((e provincia autonoma)) o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge. Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

Testo vigente dal 15 novembre 2016

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 71/1991

    Questione infondata
    8 febbraio 1991

    Rispetto all'ambito delle funzioni dell'Ordine dei giornalisti - istituito per fini che superano " di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria" nel rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica - e a quello delle competenze del giudice specializzato per le controversie tra l'Ordine e i singoli associati, afferenti ad una sfera di prevalente interesse pubblico e di rispetto della deontologia della professione, il titolare dell'impresa giornalistica è un terzo estraneo privo di ragioni da tutelare in questa istanza. Non può quindi ravvisarsi lesione del diritto di azione e di difesa per il fatto che la legittimazione ad adire il suddetto giudice specializzato - legittimazione riservata ai soli giornalisti e pubblicisti, oltre che al pubblico ministero - non sia stata riconosciuta, dall'art. 63 della legge n. 69 del 1963, anche all'editore di giornali. Ne' può obiettarsi che in tal modo la pretesa del titolare dell'impresa giornalistica a non vedere mutati i rapporti di lavoro con i propri dipendenti per la sopravvenuta iscrizione di alcuni di essi (nella specie: tele-cine-foto-operatori) nell'albo dei giornalisti, non troverebbe (ved. massima A) un giudice a cui rivolgersi, con conseguente violazione dell'art. 113, terzo comma, Cost., giacché anche tale argomento - sicuramente pertinente se nella legge sull'ordine dei giornalisti ricorresse una esplicita preordinazione dell'effeto modificativo esplicato dall'atto di iscrizione nell'albo - in mancanza di tale preordinazione perde ogni validità. (Non fondatezza, in riferimento agli art. 24, primo comma, e 113, terzo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 26 "e seguenti", 60, 62, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sollevata in connessione con gli artt. 806 e 819 cod. proc. civ., 19 cod. proc. pen., 28 e 30 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034). - Riguardo ai compiti dell'Ordine dei giornalisti: S. n. 11/1968.

    Art. 806 c.p.c. · Art. 819 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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