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Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e' istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza ((o il loro domicilio professionale,)) nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 20 maggio 2017

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 71/1991

    Questione infondata
    8 febbraio 1991

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 26 e seguenti, 60, 62, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata - in connessione con gli artt. 806 e 819 del codice di procedura civile, 19 del codice di procedura penale, 28 e 30 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (…

    Art. 806 c.p.c. · Art. 819 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art26 · fonte su Normattiva