Art. 26 — Albo: istituzione
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Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e' istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza ((o il loro domicilio professionale,)) nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.
Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 20 maggio 2017
