La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale e' iscritto l'incolpato. Se l'incolpato e' membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare e' rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art49 · fonte su Normattiva