[1]Durata in carica del Consiglio Sostituzioni

[2]I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco. I componenti cosi' eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art7 · fonte su Normattiva