Ordinamento della professione di giornalista

Art. 70 — Azione giudiziaria

Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse a' sensi dell'articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti. Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art70 · fonte su Normattiva