I giornalisti iscritti negli albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianita' di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianita', negli elenchi previsti dall'articolo 28. Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'albo anteriormente al 30 novembre 1962, possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art71 · fonte su Normattiva