Ordinamento della professione di guida alpina

Art. 9 — Aggiornamento professionale

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Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti. Contenuti e modalita' dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 dell'articolo 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo e' esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1989 al 13 luglio 1989

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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