Art. 15 — Collegio dei revisori dei conti
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Ogni collegio con piu' di cinquanta iscritti ha un collegio di revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente. Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, un presidente.
Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991
