Art. 16 — Assemblea ordinaria degli iscritti
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L'assemblea e' convocata dal presidente. Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991
