Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 20 — Costituzione di nuovi collegi

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Il Ministro per la grazia e la giustizia, qualora il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari proponga la costituzione di un nuovo collegio, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art20 · fonte su Normattiva