Art. 20 — Costituzione di nuovi collegi
Il Ministro per la grazia e la giustizia, qualora il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari proponga la costituzione di un nuovo collegio, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59
2Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 53, comma 3) che l'espressione "Ministro di grazia e giustizia" ovunque ricorra e' sostituita dalla seguente "Ministro della giustizia".
Testo vigente dal 8 maggio 2010
